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La V.I.A. e l'Ambiente

di Matteo Buttini, 30.04.2008   -   commenti (1)

 

VIA ed Ambiente, da anni Beniamo Sandrini residente a Caselle, molto attivo con il proprio sito internet, sensibilizza le istituzioni sugli effetti ambientali che le infrastrutture come autostrade, aeroporto e discariche provocano sul nostro territorio.

Con piacere pubblichiamo il suo intervento giunto alla Nostra redazione proprio in questi giorni.

Oggi parliamo di V.I.A. – Valutazione di Impatto Ambientale. Ma per parlare della V.I.A. dobbiamo iniziare un po’ da… lontano, dal D.P.C.M. (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) del 27 Dicembre 1988, che quasi vent’anni fa, ha stabilito le regole affinché tutti i progetti (pubblici e/o privati) “che possano avere effetti sull’ambiente”… devono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Era il 2 Maggio del 1989, quando, come Consigliere Comunale del Comune di Sommacampagna, segnalavo questo: Il progetto generale di ampliamento della aerostazione deve essere ormai pronto e pensiamo che sarà presto presentato per l’approvazione; in detto progetto dovranno essere indicate soluzioni chiare e precise ai problemi provocati all’ambiente che per la maggior parte ricadono sul comune di Sommacampagna e in particolare sulla frazione di Caselle.

E’ importante esaminare i nuovi progetti esecutivi di sviluppo con il relativo V.I.A. (Valutazione dell’Impatto Ambientale) che la società aeroportuale intende proporre, per acquisire tutte quelle informazioni necessarie al nostro corretto sviluppo territoriale, per avere conoscenza delle ricadute economiche, però sempre con una particolare attenzione alla salvaguardia del territorio.

Sono trascorsi vent’anni e, all’Aeroporto Catullo di Verona, ad oggi, non è mai stato rilasciato il Decreto di Compatibilità Ambientale e questo perché, questa infrastruttura, non è mai stata sottoposta alla Valutazione di Impatto Ambientale. Perchè allora per l’Aeroporto di Montichiari-BS, la Catullo s.p.a l’ha chiesto e… ottenuto?

Ma cos’è la V.I.A.? Un estratto di una Sentenza della Cassazione Penale sez. III, 8 febbraio 1999, n. 494 ne sintetizza il concetto: “La V.I.A è diretta a prevenire il danno ambientale.

L'obbligo giuridico di assicurare un "elevato livello di tutela ambientale", con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili tende a spostare il sistema giuridico europeo dalla considerazione del danno da prevenire (principio "chi inquina paga") e riparare, alla prevenzione (soprattutto con la V.I.A., Valutazione di Impatto Ambientale), alla correzione del danno ambientale alla fonte, alla precauzione (principio distinto e più esigente della prevenzione), alla integrazione degli strumenti giuridici tecnici, economici e politici per uno sviluppo economico davvero sostenibile ed uno sviluppo sociale che veda garantita la qualità della vita e l'ambiente quale valore umano fondamentale di ogni persona e della società (informazione, partecipazione ed accesso).”

Com’è possibile che un’opera pubblica (o privata) non possa essere sottoposta alla V.I.A.? Non si può. Questo è un atto illegittimo e come tale va sanzionato. In genere, la V.I.A. viene elusa, realizzando i progetti per stralci.

E per spiegare che è illegittima “l’elusione della V.I.A”, un estratto della Sentenza n. 4368 del 30.8.2002, del Consiglio di Stato, Sez. VI, ne spiega bene il concetto: Mancata valutazione di impatto ambientale - Elusione a mezzo di un riferimento a realizzazioni o interventi parziali, caratteristici nelle opere da realizzarsi per “tronchi” o “lotti”.

E’ illegittima l'artificiosa suddivisione del progetto di un'opera, al fine di evitare la sottoposizione dello stesso alla Valutazione di Impatto Ambientale, che sarebbe obbligatoria per l'opera nella sua interezza.

Secondo il dettato contenuto nell’art. 16 com. 4 l. n. 109 del 1994 il progetto definitivo di un’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, con conseguente necessità della verifica dei profili di impatto ambientale al momento dell'approvazione del progetto che comporti variante al P.R.G.

La valutazione ambientale necessità di una valutazione unitaria dell'opera, ostante alla possibilità che, con un meccanismo di stampo elusivo, l'opera venga artificiosamente frazionata in frazioni eseguite in assenza della valutazione perché, isolatamente prese, non configurano interventi sottoposti al regime protettivo.

Proviamo ora ad illustrare degli esempi di V.I.A. che toccano i nostri territori. La Discarica delle Siberie, del Comune di Sommacampagna è ancora in fase di esame da parte della Commissione V.I.A. Regionale, ma ha già ottenuto un parere negativo da parte della Commissione V.I.A. provinciale. La Cava Betlemme non è stata sottoposta alla V.I.A. perché l’area interessata è di 14,7 ettari, quando la legge prevede che devono essere sottoposte alla V.I.A. regionale i progetti di cava che superano i 15 ettari di superficie.

La pista dell’Aeroporto di Ampugnano di Siena, è lunga 1498 metri e la V.I.A. è obbligatoria quando le piste superano i 1500 metri e l’Aeroporto di Verona ha una pista lunga oltre 3000 metri e pertanto doveva essere sottoposto alla V.I.A.

L’Interporto del Quadrante Europa è stato sottoposto alla V.I.A.?

Nell’elenco del Ministero dell’Ambiente in cui sono elencati gli Interporti sottoposti alla V.I.A., quello di Verona non c’è. In quell’elenco non c’è nemmeno il Centro Agro Alimentare.

La ditta Corbaz che vuole realizzare un centro intermodale presso la Stazione Ferroviaria di Sommacampagna ha sottoposto il suo progetto alla Valutazione di Impatto Ambientale?

L’ho cercato, ma non ho trovato la V.I.A. di tutta la Discarica di Ca’ di Capri ma solo dell’ultimo ampliamento, mentre ho trovato un parere negativo di V.I.A. per la Discarica di Caluri.

E per ultimo, la “Nord Bitumi” doveva essere sottoposta alla V.I.A.?

Bisogna aggiungere che la V.I.A. si chiede su base volontaria a cura del proponente l’intervento, ma è anche altrettanto vero che le Amministrazioni Comunali, in questi 20 anni dovevano controllare se, certi progetti che si stavano realizzando sui loro territori, erano o non erano in possesso della Valutazione di Impatto Ambientale.

L’ultimo aggiornamento sulla Normativa della V.I.A. è il D.Lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008 e, al 1° comma dell’art. 29 – “Controlli e Sanzioni”, si può leggere: “I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di Impatto Ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.

Se ti interessa approfondire l’argomento sulla “Valutazione di Impatto Ambientale”, vai su: www.vivicaselle.eu

 

 

 

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09.06.2008, 11:55 - di: ermide

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